Skip to main content

Istruzioni per la trasmissione della documentazione relativa all’avvio del procedimento

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 4 sexies del DL 44/2021 che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2 e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di inosservanza, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Tale comunicazione dovrà obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi:

  1. Trasmissione
    • La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web, disponibile di seguito e accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati allegando:

      • Documento di identità;
      • Scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
      • Documentazione attestante la propria situazione .

      Trasmissione documenti

    • In alternativa, se impossibilitati ad accedere al modulo web, la dichiarazione può essere inviata tramite e-mail o PEC, all’indirizzo: sanzionicovid@pec.auslromagna.it allegando:
      • Documento di identità;
      • Scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
      • Documentazione attestante la propria situazione.
  2. Dare notizia all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
    • Contestualmente alla trasmissione alla AUSL Romagna della comunicazione il cittadino dovrà accedere all’Area Riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it per comunicare la presentazione della documentazione

Si precisa che come motivazione sanitaria di esonero verrà presa in considerazione unicamente il certificato di esenzione dall’obbligo della vaccinazione rilasciato da un medico a ciò autorizzato ( medico di medicina generale dell’assistito o medico vaccinatore) e regolarmente registrato sul sistema tessera sanitaria. Non verrà presa in considerazione nessuna altra documentazione di tipo sanitario ( certificati cartacei diversi da quello sopradescritto, referti e risultati di esami ecc.)

Ogni altra modalità di trasmissione ( invio a indirizzi e-mail diversi o a mezzo posta) non potrà essere accolta.

L’Azienda AUSL, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione, provvede alla istruttoria e valutazione di quanto pervenuto e unicamente nel caso in cui sia confermato il diritto del richiedente all’esenzione dall’obbligo vaccinale ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.