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Pagamento tariffe forfettarie annue controlli sicurezza alimentare

D.Lvo 32/2021 - nuove regole dal 1° gennaio 2022

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Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 32/2021, in sostituzione del D.Lvo 194/2008, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Come riportato all’interno del decreto stesso, “L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del presente decreto, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”

Le tipologie produttive degli stabilimenti assoggettati al pagamento di questa tariffa sono elencate nella Tabella A della sezione 6 dell’allegato 2 del decreto.

Le tariffe dovute sono calcolate dall'AUSL in base alla categorizzazione del rischio che in questa fase è definita dal “Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA)”. Gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) operanti nel territorio di competenze dell'AUSL della Romagna e che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, devono trasmettere tramite PEC ai Servizi territoriali competenti del Dipartimento di Sanità Pubblica entro il 31 Gennaio 2022, l’autodichiarazione prevista dalla norma compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente in allegato.

L’autodichiarazione va inviata dall’O.S.A. anche nel caso in cui ritenga di NON essere soggetto al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione.

Come trasmettere la autodichiarazione

Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato al Dipartimento di Sanità Pubblica tramite Posta Elettronica Certificata - specificando nell'oggetto "Autodichiarazione D.Lgs 32/2021" - ai seguenti indirizzi:

Per gli O.S.A.che producono/commercializzano alimenti di Origine Animale:

  • Ravenna: vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it
  • Forli: vet.fo.dsp@pec.auslromagna.it
  • Cesena: vet.ce.dsp@pec.auslromagna.it
  • Rimini: vet.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Per gli O.S.A. che producono/commercializzano esclusivamente alimenti NON di Origine Animale:

  • Ravenna: ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it
  • Forli: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it
  • Cesena: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it
  • Rimini: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Sulla base delle informazioni fornite dall’O.S.A., l’Azienda AUSL della Romagna applicherà la tariffa annuale corrispondente alla fascia di appartenenza e ne invierà formale richiesta entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento (cfr. art. 13 co. 3 D. Lgs. n. 32/21).

In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applica comunque la tariffa prevista. Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’Azienda USL applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.

Ultima modifica il Mercoledì, 19 Gennaio 2022 14:31 Modificato da:
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