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Sospensione

La frequenza al corso può essere sospesa nei seguenti casi:

  • gravidanza

  • malattia (se supera i 40 giorni lavorativi consecutivi)

La sospensione non comporta la riduzione della durata del corso e dovrà essere interamente recuperata.

La richiesta di sospensione deve essere tempestivamente comunicata alla segreteria del polo allegando l’opportuna certificazione.

Non è consentito effettuare assenze prolungate per motivi diversi da quelli sopra citati.

L’astensione in caso di gravidanza è obbligatoria e l’interruzione comporta la sospensione dell’erogazione della borsa di studio.

Nel caso in cui lo stato di gravidanza non venga segnalato e non venga interrotto il periodo formativo con la prevista “astensione obbligatoria”, il medico tirocinante verrà dichiarato decaduto dal corso di formazione e segnalato alle Autorità competenti previste dalle normative vigenti.