La legge 241/90 e s.m.i. riconosce il diritto di accesso a chiunque abbia un interesse personale e concreto per tutelare situazioni giuridicamente collegate al documento al quale è richiesto l’accesso.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto ai soggetti interessati, cioè a tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi che abbiano un interesse, diretto, concreto e attuale. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento del quale è richiesto l’accesso.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. L’Amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Definizione di documento amministrativo

È considerato documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22 lettera d) L. 241/90 e s.m.i., ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’AUSL della Romagna e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Regolamento aziendale dell'AUSL Romagna

L’Azienda Usl della Romagna si è dotata di uno specifico regolamento approvato con delibera del Direttore Generale n. 415 del 18.12.2019 recante: Approvazione Regolamento: “Prima disciplina  contenente  indirizzi procedimentali ed organizzativi in materia di accesso civico semplice  ed accesso civico generalizzato” e “Regolamento Unico Aziendale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi” dell’Azienda USL della Romagna.

Modalità per esercitare il “diritto di accesso ai documenti”

ACCESSO INFORMALE

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si può esercitare in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla struttura/’U.O. competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta debitamente motivata è suscettibile di accoglimento immediato.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove necessario, i propri poteri rappresentativi.  

ACCESSO FORMALE

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, sorgano dubbi, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

La richiesta di accesso presentata direttamente o inviata all’Azienda USL, deve essere debitamente protocollata e smistata alla struttura/UO competente a esitare, differire o negare etc. l’accesso; della richiesta presentata è rilasciata ricevuta.

 Per quanto concerne l'accesso alla cartella clinica e altra documentazione sanitaria cliccare al link  https://www.auslromagna.it/come-fare-per/cartella-clinica

Termine di conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento di accesso è fissato in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricevimento della richiesta perfezionata, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.. L’istanza, fatte salve le ipotesi di differimento, deve intendersi rifiutata decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Azienda (ipotesi di silenzio rigetto).

Ricorso Giurisdizionale

Contro le determinazioni amministrative concernenti, il diritto di accesso e, nei casi concernenti il diniego espresso o tacito o il differimento ai sensi dell’art.24, comma4, della legge 241/90 e s.m.i., può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi del 5 comma dell’art. 25 della medesima legge.

Norme che regolano il diritto di accesso

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
  • D.P.R. 12/4/2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

Trasparenza amministrativa

L’Azienda Usl della Romagna, in base ai criteri e alle disposizioni definite nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che è una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (aggiornato annualmente), ottempera agli obblighi previsti dalla normativa vigente procedendo alle relative pubblicazioni sul sito web aziendale dell’amministrazione trasparente che è accessibile al seguente indirizzo:

http://amministrazionetrasparente.auslromagna.it.

Accesso civico

Il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ha introdotto l'istituto dell'accesso civico.Nello specifico le forme di accesso ai dati, documenti e informazioni previste dall'art. 5 del citato decreto sono:
  1. Accesso civico “semplice”: limitato a documenti, informazioni o dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa ( art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. )
  2. Accesso civico “generalizzato”: relativo all’accesso a dati o documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art.5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)