La legge 210/92 (art. 1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
Nel dettaglio i beneficiari sono:
• Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);
• Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
• Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
• Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
• Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
• Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo;
• Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.
- Categoria
- sanità pubblica/medicina legale/parere
- Keywords
- vaccinazioni,trasfusioni,esenzione,danni irreversibili,somministrazione emoderivati,indennizzo
- Codice NV
- 190/3152845
Il termine di tempo per la presentazione della domanda, dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del danno, è di 3 anni nei casi di danni da vaccinazione o da trasfusione, di 10 anni nei casi di infezione da HIV.
Il riconoscimento dell'indennizzo dà diritto all'esenzione dal ticket, relativamente agli accertamenti diagnostici e alle cure riferiti al danno subito.
- Che cosa serve
- domanda scritta; documentazione clinica
- Normativa di riferimento
- legge 210/92 e successive integrazioni
Dove rivolgersi
Allegati
- Informativa - Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"
- Informativa - Indicazioni in ordine alla erogazione pagamento arretrati della rivalutazione Indennità Integrativa Speciale, agli eredi dei beneficiari deceduti
- Modulo domanda indennizzo L.210/1992
- Modulo domanda assegno una tantum o assegno reversibile