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Coronavirus: indicazioni provvisorie per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

Successivamente a queste indicazioni provvisorie, con il provvedimento di giunta PG/2020/0217083 del 12/03/2020 la Regione  Emilia Romagna, ha rilasciato le pdf "Indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2" (108 KB)

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Coronavirus: indicazioni provvisorie per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 Coronavirus: indicazioni provvisorie per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

Successivamente a queste indicazioni provvisorie, con il provvedimento di giunta PG/2020/0217083 del 12/03/2020 la Regione  Emilia Romagna, ha rilasciato le pdf "Indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2" (108 KB)

Premessa

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID- 19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale. In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante ed utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione

  • sui percorsi ufficiali individuati della istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente,
  • sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione
  • sulle misure igieniche adottate dall’azienda
  • sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico;

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del medico competente quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del DVR.

Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro

  • Attuazione delle misure di distanziamento sociale, quali abolizione di meeting che prevedono la presenza di assembramenti in una stanza o in un locale, adozione di home working ove possibile;
  • Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica
  • Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina; per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre Viaggiare sicuri, il sito Web dell’Unità di crisi della Farnesina;
  • Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Mettere nei bagni quantità sufficienti sempre disponibili di sapone liquido e salviette per asciugarsi;
  • Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
    http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21
  • Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.
  • Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi

Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione della malattie a diffusione respiratoria.

  • Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo comunque una distanza di almeno 1 metro;
  • Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani (se non appena lavate);
  • Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”

I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

  • Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
  • Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
  • Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
  • Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2

sono definiti “contatti stretti” .

Per tali lavoratori da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), si provvede alla misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; il lavoratore infatti in questi casi è tenuto a comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono,
al numero verde regionale 800033033, al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AUSL della Romagna:

CESENA 0547 352079
FORLI' 0543 733585
RAVENNA     0544 286671
RIMINI 0541 707290

nonché al proprio medico di medicina generale (MMG), segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di stato di contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Si rammenta che l’assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore che è in isolamento sia positivo al test per SARS-CoV-2. E’ opportuno che la direzione aziendale raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

Infatti, in caso di notizia di positività al test resa nota a questa AUSL, l’azienda sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva.

Cosa si intende per “caso sospetto”

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica),

In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM del 1 marzo 2020:

  • abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure
  • sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de’ Passerini; Regione Veneto: Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri

deve comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AUSL della Romagna nonché al proprio medico di medicina generale (MMG).

CESENA 0547 352079
FORLI' 0543 733585
RAVENNA     0544 286671
RIMINI 0541 707290

Per informazioni è possibile telefonare anche al numero verde regionale 800033033.

Il personale del DSP provvederà all’adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a lavoratori per i quali sia venuto a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Il datore di lavoro (in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà la misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

Sono misure preventive in tal senso:

  1. distanza dell’operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente
  2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%
  3. disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%
  4. adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

Utilizzo di mascherine

Le mascherine chirurgiche  sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...) e i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l’uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.

Per i lavoratori addetti al settore sanitario

Il datore di lavoro attuerà quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.

Tra gli elementi da considerare sono:

  1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio
  2. il tipo di setting e i pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree)
  3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.)
  4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice, guanti, FFP2 o FFP3; occhiali, cuffia)

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

Il Direttore dell’UO Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Dott. Gianpiero Mancini
Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dott.ssa Raffaella Angelini
Ultima modifica il Giovedì, 19 Marzo 2020 15:42 Modificato da:
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