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L’assistenza sanitaria transfrontaliera è prevista dall'Unione europea per garantire a tutti i cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura in qualsiasi paese dell’Unione. E' disciplinata dalla direttiva comunitaria 2011/24/UE, recepita a livello nazionale con il decreto legislativo n. 38/2014 e dalla Regione Emilia-Romagna con legge regionale n. 9 del 2015.

Uno specifico regolamento nazionale ha individuato le prestazioni sanitarie per le quali i cittadini devono chiedere autorizzazione preventiva all'Azienda Usl di assistenza del paziente. Per tutte le altre prestazioni non è necessaria l’autorizzazione.
L’ambito di applicazione della direttiva è l'elenco delle prestazioni comprese nei LEA - livelli essenziali di assistenza approvati nel 2017.
Sono escluse: l’assistenza di lunga durata, l’assegnazione e l’accesso agli organi per i trapianti e i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

L’assistito è tenuto ad anticipare i costi della prestazione sanitaria. L’entità del rimborso è pari alla tariffa regionale della prestazione, al netto dell’eventuale compartecipazione della spesa (ticket) se dovuta.

L’assistito può presentare all’Azienda Usl una richiesta di verifica per accertare se, in base al tipo di prestazione, è necessaria una autorizzazione preventiva e per avere informazioni su modi, tempi ed entità del rimborso.

Tutte le richieste ai sensi della direttiva sono prese in carico dagli uffici competenti ASL per l’assistenza sanitaria all’estero.
Il Ministero della salute ha istituito il Punto di contatto nazionale fornisce ai pazienti le informazioni per facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’Unione europea.

 

Dove rivolgersi