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Categoria
distretto/assistenza primaria/altro
Keywords
pagamento ticket,esente ticket,esenzione ticket,disoccupato,misure anticrisi
Codice NV
2349/3154704
  • A partire dal 1 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dal pagamento del ticket per le visite/esami specialistici i residenti in Emilia-Romagna disoccupati (che hanno perso il lavoro dopo il 1 ottobre 2008)
  • che hanno perso involontariamente un lavoro dipendente a tempo indeterminato oppure hanno cessato un’attività lavorativa autonoma e si trovano in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.
  • persone sospese da un rapporto di lavoro dipendente con intervento di un trattamento di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/2015 o di CIG in deroga e che non superano il limite di reddito previsto dallo stesso d.lgs. 148/2015, art. 3, comma 5, lettera a) come rivalutato annualmente da INPS.
  • Familiari a carico di una persona che si trova in una delle due condizioni precedenti

Il codice regionale di questa esenzione è E99.

Per quanto riguarda le persone sospese da un rapporto di lavoro dipendente con intervento di un trattamento di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/2015 o di CIG in deroga e che non superano il limite di reddito previsto dallo stesso d.lgs. 148/2015, art. 3, comma 5, lettera a) come rivalutato annualmente da INPS.

Questi importi vengono aggiornati all’inizio di ogni anno dall’INPS, in base alle variazioni del costo della vita.

La persona deve possedere i requisiti per fruire di questa esenzione al momento della prescrizione della prestazione sanitaria e l’esenzione E99 deve essere indicata nella ricetta.

Per ottenere l’esenzione:

- il cittadino in possesso dei requisiti presenta la propria autocertificazione accedendo al proprio FSE: una autocertificazione per ogni persona esente, compresi i familiari a carico

- l’esenzione è registrata dall’Ausl nel sistema anagrafico sanitario, è valida fino al 31 marzo dell’anno successivo e viene inserita in automatico in tutte le ricette.

Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.

Oltre all’esenzione dal pagamento del ticket, le famiglie emiliano-romagnole in situazione di estremo disagio individuate o in carico ai Servizi sociali dei Comuni possono usufruire della distribuzione diretta di farmaci in fascia C da parte delle farmacie delle Aziende sanitarie.

Sia l’esenzione ticket per lavoratori che hanno perso l’occupazione che la distribuzione diretta dei farmaci fanno parte delle misure anticrisi, introdotte dalla Regione Emilia-Romagna il 1° agosto 2009.

Il cittadino disoccupato per avere questa esenzione:

- deve avere perso dopo il 1/10/2008 un lavoro alle dipendenze o un lavoro autonomo (non un lavoro a tempo determinato, né per dimissioni spontanee)

- non esiste soglia di reddito (deve essere un lavoratore privo di impiego che ha rilasciato la DID o ha un percorso di politiche attive al Centro per l’impiego)

La persona deve possedere i requisiti per fruire di questa esenzione al momento della prescrizione della prestazione sanitaria e l’esenzione E99 deve essere indicata nella ricetta.

Per ottenere l’esenzione:

- il cittadino in possesso dei requisiti presenta la propria autocertificazione accedendo al proprio FSE: una autocertificazione per ogni persona esente, compresi i familiari a carico

- l’esenzione è registrata dall’Ausl nel sistema anagrafico sanitario, è valida fino al 31 marzo dell’anno successivo e viene inserita in automatico in tutte le ricette.

Il modulo di autocertificazioneè disponibile nella pagina sulle esenzioni ticket del portale ERsalute.

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.

E’ possibile che, oltre ai requisiti per l’esenzione E99 regionale per i lavoratori colpiti dalla crisi, la persona disoccupata sia in possesso anche dei requisiti per fruire dell’esenzione E02 nazionale in base al reddito. In questo caso il cittadino potrà scegliere di quale esenzione fruire.

Per un confronto tra le due esenzioni si può consultare la tabella nelle domande e risposte sull’esenzione ticket in base al reddito.

Per ulteriori informazioni sulle esenzioni dal ticket e sui tetti massimi di reddito telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18; il sabato e i prefestivi dalle 8,30 alle 13.



Che cosa serve
Modulo di autocertificazione del diritto all'esenzione ticket per lavoratori colpiti dalla crisi, fornito dallo sportello del Distretto o scaricabile da ERsalute
Normativa di riferimento
Delibere Giunta regionale: 1036/2009, 2250/2009, 2052/2010, 1911/2011, 2000/2012, 1826/2013, 1968/2014, 492/2015; 2245/2015; 2200/2016, 2110/2017, 2098/2018, 2055/2019, 1984/2019.  Circolari INPS: n. 18/2010, n. 25/2011, n. 20/2012, 14 /2013, 12/2014; 197/2015; 7/2021; 2225/2021; 2314/2022
Stato di disoccupazione: Delibera GR n 2025 del 23/12/2013 in vigore dal 1/1/2014
Circolare regionale 3/2021

Dove rivolgersi: