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La riforma dei ticket sui farmaci di fascia A, che parte dal 2 maggio 2025, è stata introdotta dalla Regione Emilia-Romagna, per continuare a garantire la sostenibilità e la qualità del servizio sanitario regionale, pubblico e universalistico a fronte dei tagli del Governo e dell’aumento della spesa conseguente all’introduzione di farmaci e terapie altamente innovativi, che consentono di curare meglio tante patologie ma che sono al contempo molto dispendiosi.
Introdurre il pagamento del ticket costituisce pertanto una decisione obbligata volta a salvaguardare e rafforzare la qualità dei servizi e delle cure, continuando a tutelare le fasce più deboli e bisognose.
Cosa cambia?
A partire da venerdì 2 maggio le cittadine e i cittadini dell’Emilia-Romagna sono chiamati a compartecipare alla spesa sanitaria.
Sui farmaci di fascia A (ricetta rossa) è chiesto un contributo pari a euro 2,20 (due euro e venti centesimi) a confezione di medicinale, fino ad un massimo di euro 4,00 (quattro euro) a ricetta.
Chi non dovrà pagare?
Restano esclusi dal pagamento del ticket solo per i farmaci correlati alla patologia:
a) cittadine e cittadini con patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017
b) cittadine e cittadini sottoposti a terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro
Sulla ricetta il medico prescrittore deve evidenziare la patologia che dà diritto all’esenzione.
Sono esclusi anche le cittadine e i cittadini:
c) invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio;
d) ciechi e sordomuti;
e) danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
f) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
g) con meno di 6 anni o più di 65 anni con il codice di esenzione E01;
h) disoccupati – e loro familiari a carico – con il codice di esenzione E02;
i) titolari di assegno sociale – e loro familiari a carico con il codice di esenzione E03;
j) titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con il codice di esenzione E04;
k) stranieri già in possesso di esenzione ticket;
l) detenuti o internati.
Resta a carico del cittadino l’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico, anche per chi è titolare di esenzione dal ticket.
Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla L. 405/2001
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Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.