La legge 241/90 e s.m.i. riconosce il diritto di accesso a chiunque abbia un interesse personale e concreto per tutelare situazioni giuridicamente collegate al documento al quale è richiesto l’accesso.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto ai soggetti interessati, cioè a tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi che abbiano un interesse, diretto, concreto e attuale. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento del quale è richiesto l’accesso.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. L’Amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Trasparenza amministrativa
L’Azienda Usl della Romagna, in base ai criteri e alle disposizioni definite nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che è una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (aggiornato annualmente), ottempera agli obblighi previsti dalla normativa vigente procedendo alle relative pubblicazioni sul sito web aziendale dell’amministrazione trasparente che è accessibile al seguente indirizzo:
http://amministrazionetrasparente.auslromagna.it.
Accesso civico
- Accesso civico “semplice”: limitato a documenti, informazioni o dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa ( art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. )
- Accesso civico “generalizzato”: relativo all’accesso a dati o documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art.5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
Tutti i dettagli all'indirizzo:
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico