Ticket per le visite e gli esami specialistici

Il pagamento del ticket per le visite e gli esami specialistici erogati dal Servizio Sanitario è previsto solo se l’assistito non è esente dal ticket, in base al reddito ed età, alla patologia, alle altre condizioni previste.

L’importo del ticket sarà quantificato dagli operatori sommando le tariffe delle singole visite ed esami presenti nella ricetta (tariffe definite nel Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale) fino ad un tetto massimo di 36,15 euro.

La ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, prescritta dal proprio MMG (medico di medicina generale)/PLS (pediatra di libera scelta) o medico specialista, può contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica.

Dove rivolgersi: Sportelli CUP

Per approfondire vedi http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-esenzioni

Normativa di riferimento
• Legge 111 del 15 luglio 2011, art 17, comma 6 • Delibera regionale 1190 del 4 agosto 2011 • Delibera regionale 2075 del 3 dicembre 2018 • Delibera Regionale 1044 del 24 agosto 2020

Ticket per i farmaci

Dal 1°settembre 2020 è abolito il ticket per i farmaci di fascia A anche per i cittadini residenti in Regione Emilia-Romagna o non residenti, ma domiciliati con scelta del MMG (medico di medicina generale)/PLS (pediatra di libera scelta) in Regione, che appartengano a un nucleo familiare fiscale con reddito superiore a 100.000 euro; il ticket per cittadini appartenenti a un nucleo fiscale con reddito inferiore o uguale a 100.000 € era già stato eliminato a partire da gennaio 2019 per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 2075 del 03/12/2018. L’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico sarà comunque a carico del cittadino. Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla L. 405/2001. Anche gli assistiti titolari di esenzione (con la sola eccezione degli invalidi di guerra e delle vittime del terrorismo) sono tenuti al pagamento dell’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente generico nel caso scelgano di ritirare il farmaco di marca.

Informazione utili

I farmaci registrati in Italia che possono essere erogati dal Servizio Sanitario Nazionale sono elencati nel prontuario farmaceutico nazionale. Tale prontuario contiene l'elenco dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario in quanto considerati indispensabili (farmaci di fascia A e H) e l'elenco dei farmaci considerati non indispensabili e quindi a totale carico dei cittadini (farmaci di fascia C). Il prontuario elenca anche i farmaci equivalenti (generici) e indica il prezzo di tutti i farmaci. I farmaci sono prescritti da un medico (eccetto i farmaci da banco, che i cittadini possono acquistare direttamente in farmacia). La ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, prescritta dal proprio MMG (medico di medicina generale)/PLS (pediatra di libera scelta) o medico specialista, deve obbligatoriamente riportare il codice fiscale della persona assistita.

Dove rivolgersi: Farmacie

Per approfondire vedi http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-esenzioni

Normativa di riferimento

• Legge 405 del 16 novembre 2001, art 7, comma 1 • Deliberazione regionale 1044 del 24 agosto 2020

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