Cos'è
Le prestazioni specialistiche di medicina del lavoro sono finalizzate alla maggiore emersione dei disturbi e delle patologie correlate al lavoro e contestualmente, ove previsto, all’eventuale avvio del percorso di riconoscimento della patologia in sede assicurativa INAIL quale malattia professionale, consentendo l’erogazione dei previsti benefici al lavoratore tecnopatico. Resta centrale il ruolo del Medico Competente nell’identificazione delle tecnopatie, grazie alla collaborazione alla valutazione dei rischi e alle visite di sorveglianza sanitaria.
La Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (DGR) n. 1320 del 01/07/2024 ha stabilito di:
- approvare il documento di implementazione degli ambulatori specialistici di medicina del lavoro di cui alla D.G.R. n.1410/2018, nell’ambito della Rete delle Case della Comunità, con definizione dei percorsi ambulatoriali finalizzati a uniformare l’accesso e l’oggetto delle prestazioni e mirati alla promozione di un modello integrato di assistenza sanitaria ambulatoriale finalizzata all’emersione delle patologie occupazionali.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna, in applicazione della DGR n. 1320 del 01/07/2024, ha attivato gli ambulatori specialistici di medicina del lavoro presso le Case della Comunità o presso le sedi delle UU.OO. SPSAL dei rispettivi ambiti territoriali. Tali ambulatori, attraverso l’attività di Medici Specialisti in Medicina del Lavoro, hanno lo scopo di garantire tutte le prestazioni di primo livello:
- di natura medica, finalizzate alla valutazione dell’origine professionale della patologia esaminata e anamnestico-lavorativa (inclusa la ricostruzione delle pregresse esposizioni a fattori di rischio occupazionali ed analisi della mansione)
- di assistenza informativa, “counselling” ed “health promotion” (informazione sui rischi per la salute derivanti dall’esposizione lavorativa e sugli interventi attuabili con l’adozione di stili di vita salutari)
- medico-legale (informazione ed avvio dell’iter procedurale per il riconoscimento assicurativo di malattia professionale, ove ne ricorrano i presupposti), nei confronti del lavoratore in attività (attualmente esposto o ex esposto a rischio occupazionale), per il quale assicura la “presa in carico”