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La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio (art. 30 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396).

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Come si fa

Il genitore può effettuare la dichiarazione presso una delle seguenti sedi:

  • Direzione Medica dell’Ospedale ove è avvenuto il parto presso gli uffici dedicati: entro 3 giorni successivi alla nascita e nei giorni e orari indicati nell’informativa rilasciata ai genitori nel reparto di degenza.
    Il padre e/o la madre devono aver compiuto 16 anni.

  • Comune ove è avvenuto il parto entro 10 giorni successivi alla nascita.

  • Comune di residenza, se diverso da quello ove è avvenuto il parto, entro 10 giorni successivi alla nascita secondo i seguenti criteri:
    - Comune di residenza dei genitori
    - Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
    - Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, se questa è residente in altro Comune.

Nel caso in cui il terzo o il decimo giorno siano festivi, è considerato valido, ai fini della dichiarazione, il giorno seguente non festivo.

Chi effettua la dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita può essere effettuata da uno o da entrambi i genitori, a seconda della loro situazione familiare e della cittadinanza:

  • Genitori coniugati sia italiani che stranieri residenti - La dichiarazione può essere resa da uno dei due coniugi, munito di un valido documento di identità
  • Genitori non coniugati italiani - La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di un valido documenti di identità
  • Genitori non coniugati stranieri - La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di passaporto e/o permesso di soggiorno
  • Genitori che intendano attribuire di comune accordo anche il cognome materno (Sentenze Corte Costituzionale n. 286/2016 e n. 131/2022) - La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di un valido documento di identità
  • La sola madre se il padre non intende riconoscere il figlio.
Dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione è effettuata dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. L’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente a riceverla procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Successivamente alla dichiarazione di nascita occorre effettuare la scelta del Pediatra di fiducia presso gli Sportelli Unici dei Distretti Sanitari di residenza. A tal fine è d’obbligo essere in possesso del codice fiscale del neonato da richiedersi da uno dei genitori presso l’Agenzia delle Entrate.

Dove rivolgersi
Ufficio Ricoveri di Forlì

via Carlo Forlanini, 34 - Forlì (FC) - 47121

Ufficio ricoveri di Cesena

viale Ghirotti, 286 - Cesena (FC) - 47521

Segreteria direzione sanitaria di Faenza

Viale Stradone, 9 - Faenza (RA) - 48018

Ufficio ricoveri di Ravenna

Viale Randi, 5 - Ravenna (RA) - 48121

Ufficio Dichiarazioni di Nascita di Rimini

Via Settembrini, 2 - Rimini (RN) - 47923

Cosa serve

  1. Attestazione di nascita in originale comprovante la nascita del bambino, rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  2. Documento valido di identità personale di entrambi i genitori
  3. Passaporto e/o permesso di soggiorno se straniero, non titolare di carta d’identità

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento
Art. 30 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Ultimo aggiornamento

04-11-2025 13:14

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