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Categoria
distretto/assistenza primaria/altro
Keywords
ticket,pagamento ticket,esente ticket,esenzione ticket,reddito familiare,esenzione,età,pensione sociale,pensione minima,disoccupato
Codice NV
2271/3154642

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01);
  • i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01);
  • i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati
    nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione;
  • i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03);
  • i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04);

Il reddito considerato, ai fini dell’autocertificazione, è riferito all’anno precedente.

In particolare devono rilasciare l’autocertificazione:

  • cittadini non presenti negli elenchi di Agenzia delle Entrate che ritengono di essere in possesso dei requisiti per avere diritto all’esenzione da reddito E01, E03, E04
  • cittadini che ritengono di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o E99 (sulle quali non pervengono ad oggi informazione ministeriali)
  • cittadini che hanno diritto all’esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio.

 

Le modalità per ottenere l’esenzione ticket in base al reddito

L’esenzione è riconosciuta alle persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket per motivi di reddito in base alle informazioni fiscali fornite annualmente dall’Agenzia delle Entrate (si considera il reddito familiare fiscale lordo annuo) ed è registrata in automatico nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti. L’esenzione è riportata anche sull’attestato di esenzione consultabile e scaricabile dal proprio FSE.

Chi non riceve l’esenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate ma ritiene di averne diritto, può presentare all’Asl di assistenza una autocertificazione della propria condizione reddituale relativa all’anno precedente (si considera sempre il reddito lordo del nucleo familiare fiscale di appartenenza) tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Quando l’esenzione è presente nell’Anagrafe Regionale, il medico che prescrive visite ed esami specialistici, interventi di chirurgia ambulatoriale, può indicare il codice di esenzione sulla ricetta.

L’esenzione ha validità annuale e scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio e ogni anno, se permangono le condizioni per beneficiarne, viene rinnovata in automatico. Se le
condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e non si ha più diritto all’esenzione, occorre
comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di assistenza, su apposito modulo, e non attendere la scadenza.
L’autocertificazione deve essere rilasciata accedendo al proprio FSE nell’area AUTOCERTIFICAZIONI del menù principale. L’effettivo possesso dei requisiti è verificato successivamente dall’Asl tramite l’Agenzia delle Entrate.

Nel caso emerga una non conformità a seguito del controllo dell’autocertificazione da parte di Agenzia delle Entrate e Azienda Usl, il cittadino riceverà una comunicazione che indica eventuali ticket da restituire all’Azienda. Per tutti i dettagli su come rilasciare l’autocertificazione tramite il proprio FSE consultare le FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito — Salute (regione.emilia-romagna.it)
L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.
Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito.

Solo in casi eccezionali, in cui non sia possibile l’attivazione del proprio FSE l’autocertificazione può essere rilasciata presso uno degli sportelli aziendali dedicati.

In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, ad
un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

Dal portale regionale ER Salute si può scaricare il modulo di richiesta di annullamento/revoca dell’esenzione
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticketesenzioni/esenzioni/esenzione-ticket-per-reddito) fino a quando anche tale funzione sarà resa disponibile tramite FSE.
Per saperne di più consultare FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito - Salute (regione.emilia-romagna.it) oppure telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18.00 e il sabato dalle 8,30 alle 13,00.

 

Che cosa serve

L’esenzione è rilasciata dall’Azienda Usl sulla base delle informazioni inviate dall’Agenzia delle entrate ed è scaricabile tramite FSE

 

Normativa di riferimento

  • Leggi finanziarie a partire dal 1994 e ulteriori provvedimenti nazionali, Decreto del Ministero economia e finanze 11 dicembre 2009.
  • Chiarimenti sul calcolo del reddito complessivo familiare forniti dal Ministero della salute, Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014.
  • D.Lgs 150/15 (job acts); Circolare regionale 3/2021.

Dove rivolgersi