Hanno diritto a fruire di questa tipologia di esenzioni, i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che, oltre al requisito reddituale, rientrino in determinate condizioni.
Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01);
  • i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01);
  • i disoccupati, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione;
  • i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03);
  • i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04).

Cosa comporta

I cittadini titolari di una di queste esenzioni possono fruire di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute, senza corrispondere alcuna partecipazione al costo (ticket). Il codice di esenzione deve essere necessariamente apposto sulla relativa ricetta.

Modalità per ottenere l’esenzione ticket in base al reddito

Le esenzioni E01 – E03 ed E04 sono riconosciute d’ufficio agli aventi diritto sulla base delle informazioni fiscali fornite annualmente dall’Agenzia delle Entrate e sono riportate sull’attestato di esenzione consultabile e scaricabile dal proprio FSE. Chi non riceve l’esenzione in automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate ma ritiene di averne diritto (è il caso, ad esempio, dei cittadini che non presentano la dichiarazione dei redditi), può presentare all’Asl di assistenza una autocertificazione della propria condizione reddituale relativa all’anno precedente (si considera sempre il reddito lordo del nucleo familiare fiscale di appartenenza) tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. L’esenzione per disoccupazione cod. E02, invece, deve essere sempre autocertificata annualmente dal cittadino mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Le autocertificazioni devono essere rilasciate accedendo al proprio FSE nell’area AUTOCERTIFICAZIONI del menù principale e l’effettivo possesso dei requisiti è verificato successivamente dall’Asl tramite l’Agenzia delle Entrate. Nel caso emerga una non conformità si riceverà una comunicazione che indica eventuali ticket da restituire all’Azienda. Per tutti i dettagli su come rilasciare l’autocertificazione tramite il proprio FSE consultare le FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito — Salute (regione.emilia-romagna.it) Qualora il cittadino che ha reso un’autocertificazione si renda conto che le condizioni per averne diritto sono venute meno, è tenuto a revocare l’esenzione prima della scadenza della stessa mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.
Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito. Solo in casi eccezionali, in cui non sia possibile l’attivazione del proprio FSE, l’autocertificazione può essere rilasciata presso uno degli sportelli aziendali dedicati. Per chiarimenti o dubbi sulla propria situazione reddituale ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

Validità dell’esenzione

Tutte le esenzioni per status e reddito hanno validità annuale: dal 1 ° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

Quando l’esenzione è presente nell’Anagrafe Regionale, il medico che prescrive visite ed esami specialistici, interventi di chirurgia ambulatoriale, può indicare il codice di esenzione sulla ricetta. Affinché il diritto all’esenzione sia riconosciuto, il codice esimente deve sempre essere apposto sulla ricetta: in mancanza dello stesso, anche se il cittadino è titolare dell’esenzione, la prestazione sarà erogata in regime pagante ticket senza possibilità di rimborso.

Cosa fare alla scadenza del 31 marzo

Le esenzioni E01 – E03 – E04 assegnate d’ufficio è verosimile si rinnovino automaticamente qualora permangano le stesse condizioni.
Le esenzioni autocertificate, se il cittadino ritiene di conservarne il diritto, potranno essere nuovamente autocertificate.

Normativa di riferimento

  • Leggi finanziarie a partire dal 1994 e ulteriori provvedimenti nazionali, Decreto del Ministero economia e finanze 11 dicembre 2009.
  • Chiarimenti sul calcolo del reddito complessivo familiare forniti dal Ministero della salute, Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014.
  • D.Lgs 150/15 (job acts); Circolare regionale 3/2021.

Dove rivolgersi

Sportelli CUP

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