Esenzione dal ticket per patologia e malattia cronica
Hanno diritto a fruire di questa tipologia di esenzioni:
- Cittadini italiani, comunitari e stranieri purché iscritti al SSN
- Cittadini stranieri titolari di tessera STP
- Cittadini di cui l’Italia sia l’istituzione competente (Titolari di modelli S1 o similari rilasciati dall'Italia) o lavoratori e loro familiari a carico di diritto Italiano, che rientrino in Italia temporaneamente in quanto affetti da una o più patologie previste dal DPCM 12 gennaio 2017.
I cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia, anche se titolari di tessera TEAM, non possono invece usufruire di questa esenzione e pagano il ticket al pari del cittadino italiano non esente. Potranno chiedere l’eventuale rimborso del ticket versato all’Istituzione estera competente del proprio paese.
Chi la rilascia e cosa serve
Il diritto all’esenzione è certificato da un promemoria di attestato di esenzione che viene rilasciato dallo sportello territoriale dell’Asl di residenza presso cui la persona interessata deve presentare la certificazione relativa alla patologia di cui è affetto, emessa dallo specialista di struttura pubblica in sede di visita SSN ( non in Libera Professione) su specifica modulistica. L’esenzione viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti ed è inviata in automatico al medico di famiglia/pediatra della persona interessata. I cittadini residenti in altra regione e assistiti presso l’Asl della Romagna, devono presentare la certificazione della patologia alla propria Asl di residenza e produrre agli sportelli territoriali romagnoli l’attestato di esenzione rilasciato da quest’ultima ai fini della registrazione dell’informazione nell’Anagrafe Regionale Assistiti.
Come si usufruisce dell’esenzione
L’esenzione per patologia cronica può essere applicata a prestazioni specifiche definite negli allegati 8 e 8bis del DPCM 2017 utili al monitoraggio della relativa malattia oppure può essere di carattere generico e utilizzabile su valutazione del prescrittore. Per fruire di questa esenzione è necessario che nella prescrizione di visite, esami o farmaci il medico di famiglia / pediatra / specialista indichi il codice identificativo della patologia riconosciuta, nell’apposito campo dell’impegnativa.
Validità dell'esenzione
La tessera di esenzione può avere scadenza illimitata o limitata in relazione alla patologia. Il periodo di validità di ogni esenzione è stato stabilito dal Decreto ministeriale 23 novembre 2012, nonchè dalla Circolare nr. 11 del 12 luglio 2013: “Indicazioni operative sulla durata degli attestati di esenzione per patologie croniche ed invalidanti".
Riferimenti Normativi
D.M. 21.5.2001 n. 296 (malattie che danno diritto all'esenzione); DM 12 novembre 2012 (periodo di validità delle esenzioni per patologia); circolare regionale n. 11 del luglio 2013; Nota regionale 96322 del aprile 2014 (esenzione per cittadini comunitari); DPCM 12 gennaio 2017