Salta al contenuto

Si informa che con legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione Europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo“, è stata abrogata, fra le altre, la legge regionale n. 11 del 24.06.2003, che istituiva i "corsi per alimentaristi".

Tale legge infatti era stata emanata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Pacchetto Igiene”, vale a dire l’insieme del Regolamenti Comunitari che definiscono a livello europeo, gli obblighi sia per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che per le Autorità competenti addette ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

In particolare, il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, destinato a tutti gli operatori del settore alimentare, definisce come principale responsabile della sicurezza alimentare l’operatore, che può decidere autonomamente con quali modalità gestire il bisogno formativo all’interno del suo stabilimento.

Il capitolo XII dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 fornisce la base normativa inerente alla formazione richiesta agli operatori del settore alimentare e riporta quanto segue:
Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:
- che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
- che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide, abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP;
- che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari”.

Tale obbligo ricade quindi fra i compiti dell’OSA e può essere affrontato e pianificato internamente allo stabilimento o con l’ausilio di consulenti esterni.

Non è quindi necessario autorizzare i contenuti dei corsi di formazione predisposti dagli OSA in quanto anche in questo caso è l’operatore del settore alimentare che decide i temi da affrontare a seconda della tipologia di lavorazioni effettuate all’interno dello stabilimento.

Per le sopra citate motivazioni decade anche l’obbligo di accreditamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dei corsi di formazione in tema di sicurezza alimentare in modalità frontale e da parte del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna per i corsi in modalità FAD.

Nulla varia, invece, per quanto concerne la produzione/preparazione/somministrazione di alimenti senza glutine (per ulteriori informazioni: https://www.auslromagna.it/servizi/corsi-preparazione-pasti-per-celiaci).

Ultimo aggiornamento

22-09-2025 11:41

Questa pagina ti è stata utile?